1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo».
2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la quota, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del giuoco del lotto devoluta al Fondo per la copertura degli oneri
a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese d'impianto o funzionamento delle medesime associazioni;
b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati organizzati dalle associazioni o dalle federazioni bandistiche e riconosciute dalla Consulta, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della presente legge.
5. I contributi concessi alle associazioni bande musicali sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.