Art. 4.
(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali).

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo».
      2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la quota, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del giuoco del lotto devoluta al Fondo per la copertura degli oneri

 

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derivanti dall'attuazione della presente legge.
      4. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate altresì le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali, assicurando:

          a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese d'impianto o funzionamento delle medesime associazioni;

          b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati organizzati dalle associazioni o dalle federazioni bandistiche e riconosciute dalla Consulta, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

      5. I contributi concessi alle associazioni bande musicali sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.